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Violazioni Antisismiche: il condono non le annulla

lentepubblica.it • 25 Agosto 2017

violazioni antisismicheLa Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 30654/2017, ha confermato un principio ormai consolidato: la sanatoria edilizia non annulla la violazione delle disposizioni antisismiche.


 

Con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 17/09/2015, un cittadino fu condannato, con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 euro di ammenda in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 93-95 del D.P.R. n. 380/2001 per avere, in qualità di proprietario e committente, iniziato i lavori di realizzazione di un locale seminterrato, avente struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 metri per 7,60 metri con altezza pari a 2,50 metri, sito in zona sismica, senza darne preavviso scritto al competente Sportello Unico per l’edilizia (capo B); artt. 94-95 del D.P.R. n. 380/2001, per avere, nella predetta qualità, iniziato i lavori sopra descritti in zona sismica, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico Regionale (capo C); artt. 65-72 del D.P.R. n. 380/2001, per avere, nel medesimo frangente, omesso di denunciare al competente Sportello Unico per l’edilizia i lavori in questione prima del loro inizio (capo D); fatti accertati in Castrolibero il 20/05/2010. Con la stessa sentenza il Tribunale calabrese dichiarò non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato ascritto al capo A) della rubrica estinto per intervenuto accertamento di conformità.

 

Costituisce principio consolidato, infatti, che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F, n. 44015 del 4/09/2014, dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099; nonché Sez. 3, n. 7764 del 4/05/1999, dep. 16/06/1999, P.M. in proc. Cosentino A ed altro, Rv. 214165 e Sez. 3, n. 2114 del 26/11/2002, dep. 17/01/2003, PG in proc. Frascani e altro, Rv. 223145, pronunciate con riferimento alla omologa disposizione, ratione temporis vigente, di cui all’art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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